PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. All'articolo 126 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «L'approvazione della mozione di sfiducia può non comportare le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio, qualora preveda l'indicazione del nome di un componente del Consiglio designato alla carica di Presidente della Giunta. In tale caso la mozione deve essere sottoscritta da almeno tre quinti dei componenti del Consiglio e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti».